Leggi e normative

Statuto CIDS

STATUTO CIDS

Milano, 3 luglio 1968: nella centralissima via Fontana, nello studio dell’Avvocato Giancarlo Barassi, dieci firme sanciscono la nascita dell’Associazione Italiana Calciatori ed approvano il primo Statuto Sociale, il documento ufficiale che è importante punto di riferimento. Dieci articoli che, in linguaggio “tecnico” spiegano gli intenti dell’Associazione e la sua organizzazione; oggi, dopo vari cambiamenti, gli articoli sono diventati addirittura ventotto che riportiamo integralmente perché focalizzano con precisione, gli ideali, le finalità e gli obiettivi dell’Associazione.

Statuto della Associazione Italiana Calciatori con le modifiche approvate dall’Assemblea Straordinaria del 7 maggio 2012

Articolo 1
È istituita la “Associazione Italiana Calciatori” che usa, come marchio, un simbolo grafico raffigurante un calciatore stilizzato in azione di gioco con pallone, costruito con le lettere aic, al di sotto del quale sono poste:
a) una fascia sfumata alle estremità di colore verde a sinistra e rosso a destra su cui campeggiano, in posizione centrale e in colore bianco, le lettere maiuscole AIC;
b) la dizione sociale per esteso.

Articolo 2
L’AIC si propone, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato e delle prescrizioni della FIGC, di tutelare gli interessi morali, professionali ed economici di tutti i propri associati e di intraprendere, altresì, ogni iniziativa per ottenere il completo riconoscimento dei loro diritti costituzionalmente garantiti sia in ambito professionistico che dilettantistico.

Articolo 3
L’Associazione Italiana Calciatori è un’associazione di diritto privato, apolitica e apartitica che opera in condizioni di piena autonomia nel solo ed esclusivo interesse dei propri associati, sia come categoria che come singoli.

Articolo 4
L’Associazione ha sede legale in Vicenza.

Articolo 5
La durata dell’Associazione è fissata fino all’anno 2050, salvo diversa determinazione della Assemblea degli associati.

Articolo 6
Possono far parte dell’Associazione tutti i giocatori italiani o stranieri che siano tesserati per società iscritte ai Campionati italiani del settore professionistico e non professionistico organizzati dalla FIGC, nonché i calciatori italiani tesserati per Squadre iscritte a Campionati stranieri del settore professionistico; possono altresì far parte dell’Associazione tutti i calciatori, non più in attività, che siano stati tesserati per società iscritte ai Campionati italiani del settore professionistico.

Articolo 7
Per far parte dell’Associazione, coloro che versano nelle condizioni previste dall’art. 6 del presente Statuto, devono inoltrare per iscritto domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.
La domanda può essere singola o collettiva, tale intendendosi quella inoltrata da più giocatori appartenenti alla stessa squadra. In ogni caso la domanda deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, dall’importo corrispondente alla quota (o quote) di iscrizione, la cui misura viene stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno. La domanda di ammissione, che implica l’adesione incondizionata e preventiva alle norme del presente Statuto, deve comunque contenere l’espressa accettazione degli articoli che prevedono la concessione in esclusiva all’Associazione Italiana Calciatori, nei limiti e per le finalità ivi indicati, del diritto all’uso del ritratto, del nome e dello pseudonimo degli associati. L’Associazione può accogliere tra gli associati anche persone non aventi i requisiti di cui al precedente articolo 6 ma che siano dotate di specifiche ed elevate competenze e capacità professionali utili al perseguimento ed al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e saranno qualificati come “soci sostenitori”. L’ammissione e l’esclusione dei “soci sostenitori” competono al Consiglio Direttivo dell’Associazione ai sensi dell’art. 8.
E’ di competenza dell’Assemblea ordinaria, che delibera a maggioranza di due terzi dei votanti su proposta del Consiglio Direttivo, la nomina di “soci onorari” per particolari benemerenze verso l’Associazione.  I “soci sostenitori” ed i “soci onorari” hanno gli stessi diritti e doveri di quelli ordinari, salvo quanto previsto dagli artt. 9, 3° comma e 12.

Articolo 8
Sulla domanda di ammissione all’AIC decide il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’ammissione implica la iscrizione a tempo indeterminato ed avrà efficacia dalla data in cui il richiedente ne avrà ricevuta comunicazione mediante invio della tessera sociale o del bollettino annuale.
L’eventuale rigetto della domanda verrà comunicato con la restituzione della quota di iscrizione e dovrà essere motivato.
Contro la decisione che respinga la domanda di ammissione è data facoltà di ricorso al Collegio dei Probiviri, mediante lettera raccomandata da spedirsi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto.
Il Collegio dei Probiviri deciderà inappellabilmente entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione del ricorso. Per ogni data fa prova quella del timbro postale.

Articolo 9
Gli associati hanno il dovere:
a) di attenersi alle previsioni del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;
b) di uniformare il proprio comportamento ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, nonché di osservare tutte le norme e le prescrizioni contenute nello Statuto e nelle delibere dei competenti Organi associativi;
c) di provvedere al pagamento delle quote associative annuali entro la scadenza stabilita, nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio Direttivo;
d) di dare il proprio sostegno, in qualunque forma legittima che sia a tal fine richiesta, all’attività svolta dall’Associazione a tutela degli interessi di categoria, salva la garanzia del diritto al dissenso;
e) di mettersi a disposizione per partecipare ad ogni eventuale iniziativa rivolta a fini di solidarietà interna alla categoria o a fini di promozione di una più ampia solidarietà su temi di particolare rilievo sociale.

Articolo 10
I calciatori cessano di far parte dell’Associazione:
a) per recesso, esercitabile in ogni momento della stagione sportiva mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con effetto al termine della stagione sportiva medesima;
b) per sospensione temporanea o espulsione definitiva a seguito di procedimento disciplinare esperito a norma dell’art. 24 dello Statuto;
c) per morte, o per altra causa di sopravvenuta impossibilità impeditiva della continuazione del rapporto associativo;
d) per estinzione dell’Associazione a norma dell’art. 28 dello Statuto.
Il calciatore in attesa di nuovo tesseramento rimane temporaneamente associato fino al termine della stagione sportiva successiva, fermo restando l’obbligo di versare la quota associativa annuale.

Articolo 11
Sono organi dell’AIC:
a) l’Assemblea Generale,
b) il Consiglio Direttivo,
c) il Presidente,
d) il Collegio dei Revisori dei Conti,
e) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 12
L’Assemblea Generale degli associati è formata da 1 (uno) rappresentante per ogni squadra delle Serie professionistiche, che abbia almeno 9 (nove) componenti regolarmente iscritti all’Associazione, nonché da 1 (uno) rappresentante per ciascuna regione delle squadre delle serie non professionistiche, eletto tra i calciatori tesserati per le squadre con almeno 9 (nove) componenti regolarmente iscritti all’Associazione, nonché da n. 3 rappresentanti dei calciatori non più in attività, eletti tra quelli iscritti all’Associazione riuniti in assemblee appositamente convocate dal Presidente o, per delega,  dal vice-presidente vicario o dal Direttore Generale dell’AIC. Qualsiasi squadra che abbia meno di 9 (nove) componenti iscritti all’Associazione, se di serie professionistica, non avrà diritto né di partecipazione né di voto in sede assembleare, sia ordinaria che straordinaria; se di serie non professionistica non avrà, inoltre, diritto di concorrere all’elezione dei rappresentanti regionali nell’Assemblea Generale.
Il rappresentante di ogni squadra dovrà essere segnalato alla sede dell’AIC non appena eletto dai suoi compagni aderenti all’Associazione. Qualora tale segnalazione non venga effettuata si riterrà rappresentante della squadra avente diritto a partecipare ed a votare in sede assembleare ai sensi dei commi precedenti il Capitano se iscritto all’Associazione ed, in caso contrario, il giocatore più anziano fra quelli iscritti all’Associazione.
Il Presidente dell’AIC, se lo ritiene opportuno in relazione alle circostanze, può convocare in separate riunioni, a scopo consultivo e propositivo sugli argomenti all’ordine del giorno da lui stabilito, i rappresentanti dei calciatori professionisti o non professionisti membri dell’Assemblea Generale per l’esame di problemi specifici delle rispettive categorie. Le suddette riunioni possono essere presiedute, per delega, dal vice-presidente vicario  o dal Direttore Generale dell’AIC.

Articolo 13
L’Assemblea Generale degli associati, composta dai loro rappresentanti come previsto dall’articolo che precede, si riunisce in sede ordinaria una volta all’anno entro il 30 giugno, per provvedere all’esame della gestione sociale, all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, alla nomina degli organi sociali e alle altre decisioni di sua competenza.
L’Assemblea sarà pure convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Comitato Esecutivo  lo riterranno opportuno ovvero ne venga fatta richiesta scritta da almeno 1/5 (un quinto) dei rappresentanti degli associati. In quest’ultima ipotesi l’Assemblea dovrà essere convocata non oltre i 20 giorni successivi alla richiesta per deliberare sull’ordine del giorno presentato dai richiedenti.
Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono di esclusiva competenza dell’Assemblea straordinaria.

Articolo 14
Le Assemblee si intendono validamente convocate dal Presidente o dal Direttore Generale dell’AIC con avviso da spedirsi per lettera raccomandata ai rappresentanti delle squadre almeno 8 (otto) giorni prima e contenente l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’adunanza e degli argomenti all’ordine del giorno.
Per la validità dell’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei rappresentanti di squadra. Per la validità dell’Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei rappresentanti di squadra. In seconda convocazione, che avrà luogo un’ora dopo quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei rappresentanti di squadra. Ogni rappresentante di squadra potrà farsi rappresentare per delega scritta da altro associato. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona. Le deleghe dovranno essere apposte in calce al modulo che verrà inviato ad ogni rappresentante di squadra con la lettera di convocazione dell’Assemblea.

Articolo 15
Le Assemblee sono presiedute da un associato nominato in apertura di seduta. Funge da Segretario il Direttore Generale dell’Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, un associato nominato dall’Assemblea sempre in apertura di seduta. Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.

Articolo 16
Il Consiglio Direttivo dell’AIC è eletto dall’Assemblea Generale dei rappresentanti degli associati ed è composto fino ad un massimo di 25 (venticinque) membri appartenenti alle categorie di cui all’art. 6 del presente Statuto, di cui almeno 10 (dieci) militanti nel Campionato di Serie A. Fermo quanto sopra,  nel Consiglio Direttivo dovranno altresì essere presenti calciatori militanti nel Campionato di Serie B, nel Campionato di Lega Pro e nel Campionato Dilettanti e, fra quest’ultimi, almeno uno partecipante al Campionato di Calcio a 5 ed uno al Campionato femminile. L’Assemblea può eleggere fino ad un massimo di 6 (sei) membri scegliendoli anche fra persone non iscritte all’Associazione che siano stati calciatori tesserati con una società delle serie professionistiche per almeno 3 (tre) stagioni sportive.
Saranno membri del Consiglio Direttivo coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procederà a ballottaggio, limitato però a coloro che abbiano riportato tale parità.
Non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soggetti che, negli ultimi 5 (cinque) anni, abbiano rivestito cariche dirigenziali in società affiliate alla FIGC, cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche nelle Leghe, cariche elettive o di nomina nelle altre associazioni di categoria riconosciute dalla FIGC o che siano stati iscritti negli altri albi costituiti presso la FIGC, ad eccezione del Ruolo ed Albo dei Tecnici del Settore Tecnico FIGC. Il Consiglio Direttivo dell’AIC rimane in carica per un quadriennio olimpico; i suoi membri sono rieleggibili.
Non possono altresì essere eletti a membri del Consiglio Direttivo o nominati in cariche previste dal presente statuto i soggetti che siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi per inibizione o squalifica per doping, illecito sportivo e scommesse, ovvero coloro che siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, della FIFA, dell’UEFA, del CONI, della FIGC o di altre federazioni sportive, per un periodo complessivamente superiore ad un anno. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi – ovvero abbiano patteggiato una pena – per un periodo non inferiore ad un anno. Sono inoltre ineleggibili coloro che, avendo violato le disposizioni dell’art. 9 del presente statuto, siano stati definitivamente condannati alla sospensione temporanea della qualità di associato per un periodo non inferiore ad un anno. Qualora tali fatti dovessero accadere dopo l’elezione o la nomina, il soggetto verrà dichiarato immediatamente decaduto dall’incarico dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica, quei componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.
Il Consiglio potrà sostituire i componenti dimissionari o decaduti dalla carica, mediante cooptazione fino ad un massimo di  4 (quattro) nuovi membri.

Articolo 17
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; si attiva per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione; si incarica di far rispettare lo Statuto Sociale emanando all’uopo eventuali regolamenti che è pure facoltizzato a modificare.
Al Consiglio Direttivo spetta in via esclusiva di fissare, anno per anno, la quota associativa.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, per delega, dal vice-presidente vicario  o dal Direttore  Generale dell’AIC ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

Articolo 18
Il Consiglio Direttivo nel corso della sua prima riunione, indetta dal Consigliere più anziano senza bisogno di particolari formalità e possibilmente subito dopo la conclusione dell’Assemblea che l’ha eletto, elegge nel proprio seno il Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori.
Assunto l’incarico, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina  fino a due vice-presidenti e il Comitato Esecutivo scelti fra i componenti del Consiglio stesso.
In ipotesi di nomina di due vice-presidenti, uno deve necessariamente militare in squadra del settore professionistico; tra i due nominati, il più anziano di età assume l’incarico di vice-presidente vicario.
Coloro i quali abbiano ricoperto per tre mandati, anche non consecutivi, la carica di Presidente, allo scadere del terzo mandato non saranno rieleggibili nella medesima carica.
Su proposta del Presidente eletto, il Consiglio Direttivo potrà conferire al Presidente uscente la carica di Presidente Onorario, il quale potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Articolo 19
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione; ha la firma sociale; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ; nomina tra i membri del Consiglio Direttivo il Comitato Esecutivo e fino a due vice-presidenti; il vice-presidente vicario è delegato a farne le veci in caso di suo impedimento o per delega.

Articolo 20
Il  Direttore Generale dell’Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Il  Direttore Generale assiste il Presidente; amministra l’Associazione esercitando anche le funzioni di Tesoriere limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione comprendendosi tra questi le operazioni bancarie ed il prelievo in qualsiasi forma di fondi liquidi dell’Associazione, nonché il rilascio di quietanze e ricevute.
Egli provvede alla convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ed alla redazione dei relativi verbali da trascriversi negli appositi libri.

Articolo 21
Il Comitato Esecutivo è composto da cinque (5) membri nominati dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo ed è composto dal Presidente dell’Associazione, dal vice-presidente o dai due vice-presidenti, dal Direttore Generale e da uno (1) o 2 (due) membri scelti all’interno del Consiglio Direttivo.
È convocato dal Presidente e dal Direttore Generale, ogniqualvolta si ritiene opportuno e senza obbligo di osservanza di forme particolari.
Esso provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e a compiere atti di ordinaria amministrazione; ha altresì il potere di adottare, in caso di particolare urgenza, deliberazioni su materie di competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere da questo ratificate nella prima riunione successiva.

Articolo 22
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi e di due supplenti eletti dall’Assemblea anche fra non associati.
I Revisori hanno il compito di esercitare un attivo controllo sull’Amministrazione Sociale, di accertare la regolare tenuta della contabilità e la consistenza di cassa con riscontri preventivi alla presentazione del bilancio annuale. Dalle risultanze degli accertamenti di cui sopra, deve essere redatto verbale, da trascriversi nell’apposito registro. Il Collegio dei Revisori dei Conti, a fine gestione, sottoscrive il bilancio annuale e fa sullo stesso la propria relazione alla Assemblea.
Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per un quadriennio olimpico ed è rieleggibile.

Articolo 23
L’Assemblea elegge ogni quadriennio olimpico 3 (tre) Probiviri, scelti anche fra persone non associate di riconosciuto prestigio.
Il Collegio dei Probiviri è chiamato a giudicare con competenza esclusiva, come arbitro semplice ed irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dal deposito del lodo di cui all’art. 825 c.p.c. e inappellabilmente, sulle questioni relative all’ammissione od espulsione degli associati decisa dal Consiglio Direttivo. Il Collegio decide altresì su ogni altra questione che possa insorgere circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto.

Articolo 24
Gli associati che abbiano violato i doveri di cui all’art. 9 del presente Statuto, saranno soggetti a procedimento disciplinare, che è di competenza del Consiglio Direttivo il quale potrà adottare uno dei seguenti provvedimenti:
a) ammonizione o deplorazione;
b) sospensione temporanea dalla qualità di associato;
c) espulsione definitiva dall’Associazione.
I provvedimenti disciplinari adottati a carico degli associati dovranno venire comunicati per iscritto agli interessati, i quali potranno ricorrere avverso agli stessi, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, davanti al Collegio dei Probiviri il quale deciderà con le modalità di cui all’art. 23 dello Statuto Sociale. La decisione del Collegio dei Probiviri sarà senz’altro esecutiva e verrà trasmessa al Presidente dell’Associazione il quale ne darà comunicazione scritta al ricorrente, e, ove necessario, provvederà alla pubblicazione sull’organo ufficiale dell’Associazione.

Articolo 25
L’attività pubblicitaria o comunque attinente all’utilizzazione del diritto d’immagine, del nome e dello pseudonimo, se a titolo individuale, è liberamente esercitata da ogni iscritto all’Associazione Italiana Calciatori in conformità agli accordi intervenuti tra l’Associazione Italiana Calciatori ed i competenti Organi della Federazione Italiana Gioco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico.
L’iscrizione all’Associazione Italiana Calciatori comporta peraltro l’automatica concessione a quest’ultima dei diritti all’uso esclusivo del ritratto, del nome e dello pseudonimo degli associati in relazione all’attività professionale svolta dai medesimi ed alla realizzazione, commercializzazione e promozione di prodotti oggetto di raccolte o collezioni o comunque di prodotti che, per le loro caratteristiche, rendano necessaria l’utilizzazione dell’immagine, nome o pseudonimo di più calciatori e/o squadre.
L’Associazione Italiana Calciatori potrà esercitare tali diritti direttamente, per il tramite di enti o società da essa costituiti o attraverso la concessione di licenze od autorizzazioni a terzi, anche a titolo oneroso.
I diritti concessi all’Associazione Italiana Calciatori, in virtù del presente articolo, si estinguono per ciascun associato solo ove quest’ultimo cessi di far parte dell’Associazione ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto, fermo restando che tutti i contratti concernenti l’uso del ritratto, del nome o dello pseudonimo di detto associato, già stipulati alla data della relativa cessazione, resteranno in vigore fino alla loro scadenza naturale.
L’Associazione Italiana Calciatori è legittimata ad intraprendere tutte le iniziative ed azioni, anche in sede giudiziaria, necessarie ed opportune per la tutela dei diritti sul ritratto, sul nome e pseudonimo degli associati ad essa concessi in base alle norme del presente Statuto.
I proventi in tal modo ottenuti saranno destinati a scopi assistenziali o di mutuo soccorso nei riguardi di tutti gli iscritti, nonché alla realizzazione degli scopi sociali. Tutte le controversie relative all’applicazione e all’interpretazione delle presenti norme saranno decise dal Collegio dei Probiviri dell’Associazione Italiana Calciatori, il cui giudizio avrà la caratteristica di cui al secondo comma dell’art. 23 dello Statuto Sociale.

Articolo 26
Il patrimonio sociale è rappresentato:
a) dalle quote associative versate da ciascun associato, ordinario o sostenitore, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
b) da contributi a fondo perduto versati dagli associati o da terzi;
c) da contributi economici attinenti all’utilizzazione del diritto all’immagine degli associati, come previsto dal precedente art. 25;
d) da beni che dovessero essere a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione nell’osservanza delle forme di legge. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio netto della stessa verrà devoluto a scopi assistenziali o di mutualità.

Articolo 27
L’esercizio sociale è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno; entro sei mesi dalla chiusura il bilancio deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale degli Associati.

Articolo 28
L’Associazione si estinguerà, oltre che per le cause previste dalla legge, anche per riduzione a meno di tre del numero degli associati.