Statuto

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita, in data 13 maggio 2002 l'Associazione Sportiva Italiana Preparatori Portieri di Calcio denominata APPORT. L'Associazione ha sede in Firenze c.a.p. 50132 via Capo di Mondo nr.56. L'Associazione ha carattere volontario, è apolitica e non ha scopi di lucro.

ART. 2 - DURATA

L'associazione avrà durata illimitata.

ART. 3 - SCOPO ED ATTIVITA'

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini esclusivamente sportivi. In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

  1. lo sviluppo e la promozione in tutte le sue forme della qualifica di "PREPARATORE PORTIERI DI CALCIO";

  2. l'organizzazione di attività, raduni e dimostrazioni sul campo dei metodi di preparazione;

  3. propagandare e promuovere presso il CONI, la F.I.G.C. ed i suoi organi incontri e quant'altro necessario al fine di ottenere un riconoscimento ufficiale della categoria "PREPARATORI PORTIERI DI CALCIO".

L'attività dell'Associazione ha per oggetto, in particolare:

  1. promuovere corsi di istruzione tecnica e di coordinamento fra i propri associati finalizzati alla metodologia tecnica e tattica della preparazione del portiere di calcio

  2. esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività commerciali, per autofinanziamento impegnandosi all'osservanza degli aspetti fiscali;

  3. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni nell'interesse dei propri associati;

  4. promuovere gare sportive con finalità di beneficenza.

  5. I soci dell'Associazione Sportiva si distinguono in:

ART. 4 - SOCI

  1. Soci Fondatori. Sono soci Fondatori coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo. La qualifica di Socio Fondatore non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti ai Soci Effettivi.

  2. Soci Effettivi. Sono Soci Effettivi coloro che entreranno a far parte dell'Associazione nel corso della Sua esistenza. La richiesta di ammissione dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo. I nuovi Soci dovranno impegnarsi ad attenersi al presente Statuto.

  3. Soci Onorari. Sono Soci Onorari quei cittadini italiani o stranieri che contribuiscono significativamente allo sviluppo dell'Associazione Sportiva. I Soci Onorari sono esenti dal pagamento della quota d'iscrizione, della quota sociale annuale, non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono coprire cariche sociali. I Soci Onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

  4. Soci Sostenitori. Sono Soci Sostenitori quei cittadini italiani o stranieri che, pur non praticando la specifica attività sportiva oggetto dell'associazione contribuiscono tangibilmente allo sviluppo dell'Associazione medesima. I Soci Sostenitori sono esenti dal pagamento della quota d'iscrizione, non hanno diritto al voto in assemblea e non possono coprire cariche sociali. I Soci Sostenitori devono versare la quota annuale. I Soci Sostenitori vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 - QUOTA D'ISCRIZIONE ED ANNUALE

La quota d'iscrizione è pari ad Euro 20,00 e dovrà essere versata alla stipula dell'atto costitutivo per i Soci Fondatori ed al momento dell'ammissione a Socio dai Soci Effettivi. La quota annuale di Euro 25,00 dovrà essere versata da tutti i Soci in forza all'Associazione entro il 31 Marzo di ogni anno. La quota annuale verrà determinata anno per anno dal Consiglio Direttivo. Le quote sia d'iscrizione che annuale non potranno mai essere restituite, sono intrasmissibili e non rivalutabili. E' ammesso il trasferimento agli eredi in caso di morte.

ART. 6 - DIRITTI DEI SOCI

La qualifica di Socio da diritto: - a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; - a partecipare alla vita associativa con diritto di voto per approvazione o modifica dello Statuto e di eventuali regolamenti; - a partecipare alle elezioni degli organi direttivi; - a partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione

ART.7 - OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci sono tenuti: - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle delibere degli Organi Sociali; - al pagamento della quota annuale; - ad impegnarsi a titolo totalmente gratuito, salvo rimborso delle spese documentate, per la realizzazione di attività inerenti gli scopi dell'Associazione o comunque poste in atto dall'Associazione e preventivamente concordate dagli Organi Sociali.

ART. 8 - RECESSO DEI SOCI

La qualifica di Socio si perde: a) per dimissioni scritte presentate al Consiglio Direttivo b) per mancato versamento della quota Sociale annuale c) per esclusione o per causa di morte.

ART. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI

L'esclusione sarà proposta dal Consiglio Direttivo e posta all'ordine del giorno della prima convocazione dell'Assemblea Straordinaria nei confronti del Socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti o delle delibere adottate dagli Organi dell'Associazione

  2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione

  3. che in qualunque modo arrechi danni, di immagine o anche morali all'Associazione

  4. che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo sociale. I Soci esclusi non avranno diritto al rimborso del contributo Associativo annuale versato né alla quota d'iscrizione. La notifica dell'esclusione dovrà essere comunicata per iscritto.

ART. 10 - PATRIMONIO ED ENTRATE

  1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che le pervengano a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche nonché dagli avanzi netti di gestione;

  2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti della tassa d'iscrizione dei Soci Fondatori. Il fondo verrà successivamente incrementato dai versamenti per tassa d'iscrizione dei Soci Ordinari.

Per il conseguimento dei suoi fini l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

  1. dei versamenti delle quote sociali annuali effettuate dai Soci;

  2. dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

  3. degli introiti realizzati per saltuari eventi commerciali e per organizzazioni di convegni, raduni e dimostrazioni sul campo;

  4. dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche. Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione.

ART. 11 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 01 Luglio al 30 giugno di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo, deve predisporre il bilancio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione che dovrà avvenire sempre nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 12 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione - L'Assemblea dei Soci - Il Consiglio Direttivo - Il Presidente.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria delibera in particolare:

L'Assemblea straordinaria è considerata tale quando si riunisce per deliberare sulle modifiche allo Statuto Sociale, sullo scioglimento dell'Associazione con nomina dei liquidatori, sul trasferimento di Sede e su ogni altro argomento di carattere straordinario proposto per l'approvazione dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea è straordinaria anche quando si riunisce su richiesta di almeno un terzo degli Associati. Le Assemblee sono regolarmente costituite quando:

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di tredici persone, elette dagli Associati con regolare votazione indette e regolamentate dal Direttivo uscente e scelti fra gli Associati stessi; restano in carica un triennio e sono rieleggibili e per candidarsi dovranno:

Senza i requisiti sopra richiesti il socio non può presentare domanda di candidatura alle elezioni e comporta la revoca dell'incarico al consigliere già eletto con regolare votazione. Il Consiglio Direttivo può essere revocato prima della scadenza qualora l'Assemblea straordinaria, convocata dagli Associati nei tempi e con le modalità cui all'articolo 14, ne voti a maggioranza lo scioglimento. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Le sedute sono valide quando Vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, ed in particolare:

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vice Presidente.

ART. 16 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio finale ad altre Associazioni Sportive con finalità analoghe.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.